A TUTTE LE IMPRESE – EROGAZIONE EVR

A News by Scenaryo

Con riferimento all’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) relativo all’anno 2022, si comunica che il 1° agosto 2022 l’ANCE FROSINONE e le Organizzazioni Sindacali Provinciali hanno proceduto alla verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e alla conseguente determinazione degli importi erogabili nella Provincia di Frosinone, come previsto dal Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro del 11/04/2016 e dal vigente CCNL.

Tale verifica è stata effettuata raffrontando i dati andamentali del triennio 2021/2020/2019 con il triennio 2020/2019/2018 e gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi.

Oltre alla verifica degli indicatori territoriali, effettuata dalle Parti Sociali, va espletata una ulteriore verifica a livello aziendale.

Ciascuna impresa, pertanto, deve procedere al raffronto su base triennale dei seguenti due parametri aziendali:

  • Ore denunciate in Cassa Edile (o in alternativa, per le imprese che non abbiano operai alle proprie dipendenze, ore lavorate, come registrate sul Libro Unico del Lavoro);
  • Volume d’affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Ai fini della verifica dei parametri aziendali relativa al 2022, le imprese prenderanno a riferimento i dati (“Ore denunciate” e “Volume affari IVA”), relativi al triennio 2021/2020/2019, confrontandolo con quello 2020/2019/2018.

Il raffronto a livello aziendale tra la media dei valori (“Ore denunciate” e “Volume affari IVA”) del triennio 2021/2020/2019 rispetto alla media dei valori (“Ore denunciate” e “Volume affari IVA”) del triennio 2020/2019/2018, determinerà una delle seguenti situazioni:

  1. Se entrambi i parametri aziendali risultano pari o positivi, l’azienda eroga l’E.V.R. nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2014 (cfr. tabella A);
  2. Se uno dei due parametri aziendali risulta negativo, l’azienda eroga l’E.V.R. nella misura del 65% del suddetto 4% (cfr. tabella B).
  3. Se entrambi i parametri risultano negativi, l’azienda non eroga l’E.V.R.

Tabella A

IMPRESE CON ENTRAMBI I PARAMETRI POSITIVI
E.V.R. Provinciale 4% dei minimi in vigore al 1°/07/2014
 
OPERAI – Valori orari
IV° Livello€ 0,26
III° Livello€ 0,25
II° Livello€ 0,22
I° Livello€ 0,19
 
Impiegati – Valori mensili
VII° Livello€ 65,23
VI° Livello€ 58,71
V° Livello€ 48,92
IV° Livello€ 45,66
III° Livello€ 42,40
II° Livello€ 38,16
I° Livello€ 32,61

                              Tabella B                       

IMPRESE CON UN PARAMTERO POSITIVO
65% dell’E.V.R. Provinciale
 
OPERAI – Valori orari
IV° Livello€ 0,17
III° Livello€ 0,16
II° Livello€ 0,14
I° Livello€ 0,12
 
Impiegati – Valori mensili
VII° Livello€ 42,40
VI° Livello€ 38,16
V° Livello€ 31,80
IV° Livello€ 29,68
III° Livello€ 27,56
II° Livello€ 24,80
I° Livello€ 21,20

L’impresa che, per il 2022, corrisponde ai propri dipendenti l’E.V.R. nella misura ridotta di cui alla soprastante tabella “B” o che non corrisponde l’E.V.R., deve inviare entro il 1° settembre 2022 un’apposita autodichiarazione all’ANCE FROSINONE ed alla Cassa Edile di Frosinone, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U. laddove costituite.

               Tale autodichiarazione ha per oggetto il non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri aziendali e deve essere resa utilizzando il fac-simile allegato alla presente, trasmettendo, altresì, la documentazione relativa ai trienni di riferimento.

               L’autodichiarazione deve essere inviata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

  • ance.frosinone@pec.ance.it
  • cassaedile@pec.cassaedilefrosinone.it

               Si chiede cortesemente di riportare nell’oggetto della PEC la dicitura “Autodichiarazione E.V.R. anno 2022”.

               Successivamente alla predetta scadenza, l’ANCE FROSINONE informerà le Organizzazioni Sindacali Provinciali delle autodichiarazioni ricevute dalle imprese. Entro i successivi 15 giorni, l’ANCE FROSINONE e le predette Organizzazioni Sindacali si incontreranno, se richiesto da queste ultime, per la verifica di tali autodichiarazioni, che comunque sarà effettuata esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA delle imprese nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate (o del Libro Unico del Lavoro, nel caso di aziende che abbiano alle dipendenze soltanto impiegati).

               Si precisa che l’E.V.R., come sopra determinato, spetta ai lavoratori per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

               Pertanto, all’esito della verifica aziendale, le imprese dovranno iniziare a corrispondere ai propri dipendenti l’E.V.R. a partire dalla retribuzione di agosto 2022 (erogata a settembre 2022).

               A partire dalla già menzionata mensilità di agosto 2022 ed entro il 31/12/2022, le aziende dovranno provvedere ad erogare, oltre alla quota corrente, anche le ulteriori somme maturate dai lavoratori a titolo di E.V.R. da gennaio 2022 a luglio 2022, che andranno quindi conguagliate entro fine 2022.

             In caso di interruzione del rapporto di lavoro nel periodo di vigenza dell’E.V.R., l’ultima busta paga del lavoratore dovrà contenere tutte le spettanze, anche pregresse a far data dal 1° gennaio 2022

               Si segnala che il CCNL disciplina la specifica fattispecie delle imprese di nuova costituzione: tali aziende devono erogare l’E.V.R. nella misura stabilita a livello territoriale, di cui alla precedente tabella A.

               Ai fini della verifica dei parametri aziendali, il raffronto sarà poi effettuato anno su anno e biennio su biennio, fino al raggiungimento del triennio.

               Si ricorda che, per espressa disposizione del CCNL, l’E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi contrattualmente previsti, ivi compreso il TFR.

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