Le Casse Edili sono organismi tipici del settore delle costruzioni, sorti in relazione alla peculiarità dei rapporti di lavoro con gli operai, caratterizzati da una rilevante mobilità interaziendale dei lavoratori. Sono Ente costitutivi in ciascuna provincia sulla base della prevenzione contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese edili, sottoscritti dalle associazioni nazionali dei costruttori edili (ANCE) o dalle associazioni artigiane di categoria con le organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil. La gestione delle Casse Edili è paritetica, cioè affidata in ugual misura a rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Attraverso un'esperienza di oltre 80 anni, le Casse rappresentano uno strumento che non solo garantisce ai lavoratori la continuità dei trattamenti contrattuali, ma consente anche di realizzare un'ampia serie di prestazioni a favore degli iscritti. Anzitutto le Casse Edili erogano ai lavoratori una parte importante di trattamento retributivo dovuto alle Imprese: si tratta, in particolare, del pagamento delle ferie e della gratifica natalizia. Inoltre erogano altre significative prestazioni quali il premio annuo per l'Anzianità Professionale Edile - APE, una prestazione retributiva al momento del pensionamento (che può essere sostituita dalla previdenza complementare con un fondo nazionale di settore), l'integrazione al trattamento economico nei casi di malattia e infortunio (attraverso le Imprese) e le prestazioni assistenziali decise dalla contrattazione integrativa locale (assegni e borse di studio, indumenti da lavoro, soggiorni estivi, prestazioni sanitarie, ecc.). In sostanza le Casse Edili svolgono un ruolo di grande rilievo per assicurare ai Lavoratori una parte importante del trattamento economico derivante dal contratto di lavoro e prestazioni integrative sul piano previdenziale ed assistenziale. L'iscrizione alla Cassa, inoltre, comporta la possibilità di usufruire dei servizi offerti dagli Enti scuola e dai CPT, gli organismi paritetici del settore nel campo della formazione professionale e della sicurezza sul lavoro.
Comunicato storico
Protocollo Cassa Edile - INPS - INAIL - 08 Maggio 2014
Protocollo Cassa Edile - INPS - INAIL - 05 Marzo 2014
Gli organi
Comitato di Presidenza
Presidente: Sigismondi Sandro (ANCE Frosinone)
Vicepresidente: Ferrante Carrante Roberto (Feneal UIL Frosinone)
Direzione
Caldaroni Bruno
Comitato di Gestione
Presidente: Sigismondi Sandro (ANCE Frosinone)
Vicepresidente:Ferrante Carrante Roberto (Feneal UIL Frosinone)
Capogna Daniele (ANCE Frosinone)
Campolo Domenico (ANCE Frosinone)
La Rocca Gaetano (ANCE Frosinone)
Moliri Daniele (ANCE Frosinone)
Zeppieri Leonardo (ANCE Frosinone)
Fareta Flavio (Feneal UIL)
Gatti Giustino (Filca CISL)
Faustini Alessio (Fillea CGIL Frosinone/Latina)
Rossi Antonio (Fillea CGIL Frosinone/Latina)
Consiglio Generale
Presidente: Sigismondi Sandro (ANCE Frosinone)
Vicepresidente: Ferrante Carrante Roberto (Feneal UIL Frosinone)
Capogna Daniele (ANCE Frosinone)
Cassone Roberto (ANCE Frosinone)
Dell'Uomo Fabrizio (ANCE Frosinone)
Campolo Domenico (ANCE Frosinone)
La Rocca Gaetano (ANCE Frosinone)
Moliri Daniele (ANCE Frosinone)
Zeppieri Leonardo (ANCE Frosinone)
Cattini Luciano (Confartigianato)
Testa Enrico (Feneal UIL)
Fareta Flavio (Feneal UIL)
Palazzo Salvatore (Filca CISL)
Gatti Giustino (Filca CISL)
Faustini Alessio (Fillea CGIL Frosinone/Latina)
Rossi Antonio (Fillea CGIL Frosinone/Latina)
Tomeucci Angelo (Fillea CGIL Frosinone/Latina)
Sindaco Unico
Dott.ssa Crociani Ornella
FAQ
In merito alle modalità operative sulla restituzione del TFR versato per i lavoratori iscritti al Fondo Prevedi che, in seguito ad analisi di modelli TFR1/TFR2, viene dimostrato essere iscritti erroneamente, si precisa che lo stesso andrà SEMPRE reso all'azienda che ha provveduto al versamento errato, anche nei casi in cui il lavoratore è uscito (per dimissioni, licenziamento o quant'altro) dall'azienda stessa. La restituzione all'azienda è resa necessaria per la tassazione che si deve applicare da parte della stessa nel caso di liquidazione del TFR. Il lavoratore dovrà quindi rivalersi sull'azienda nel caso la stessa non abbia già provveduto a liquidare le intere spettanze.
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