Si informano tutti i lavoratori iscritti in Cassa Edile che il 5 Ottobre 2020 diventa operativo il Fondo Sanedil, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa dedicato ai lavoratori delle imprese edili e affini.

Il Fondo è rivolto a tutti i lavoratori che applicano:
• Il CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini INDUSTRIA E COOPERATIVE, stipulato dalle associazioni datoriali ANCE, Legacoop produzione e servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI-Produzione e lavoro unitamente alle OO.SS. FENEAL UIL, FILLEA CGIL, FILCA CISL sottoscritto il 18 luglio 2018;

• Il CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane e piccole e medie imprese dell’edilizia e affini stipulato da ANAEPA-CONFARTIGIANATO edilizia, CNA Costruzioni, FIAE-Casartigiani, CLAAI Eilizia e le OO.SS. FENEAL UIL, FILLEA CGIL, FILCA CISL sottoscritto il 31 gennaio 2019;

• Il CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini stipulato da CONFAPI ANIEM e le OO.SS. FENEAL UIL, FILLEA CGIL, FILCA CISL sottoscritto il 12 marzo 2019.

Il Fondo Sanedil, per il tramite delle Casse Edili, riceve i contributi che i datori di lavoro versano mensilmente a favore dei propri dipendenti, siano essi operai o impiegati.
Il Fondo assicura prestazioni sanitarie ai propri iscritti (operai ed impiegati) attraverso la sottoscrizione di due polizze assicurative con:


(per la copertura sanitaria generale)


(per la copertura sanitaria in caso di infortunio o malattia professionale)

Si fa presente che, al momento, la copertura assicurativa che ha effetto dalle ore 24.00 del 30/09/2020, è rivolta solo ai lavoratori del settore edile e non anche ai familiari a carico.
Dal sito del Sanedil è possibile scaricare delle guide per prendere visione delle garanzie riconosciute dai piani sanitari sottoscritti dal Fondo, è inoltre possibile scaricare la modulistica necessaria per accedere alla prestazione e l’elenco delle strutture convenzionate con UNISALUTE.
A tal riguardo, si sottolinea che UNISALUTE opera attraverso una fitta rete di strutture convenzionate sull’intero territorio nazionale e che pertanto le prestazioni sono riconosciute solo se l’assicurato si avvale delle stesse o del SSN dietro presentazione dei ticket pagati; solo laddove non ci siano strutture convenzionate vicino alla residenza/domicilio dell’assicurato, UNISALUTE può autorizzare la visita presso uno specialista privato, scelto dallo stesso assicurato.

Si ricorda, inoltre, che l’assicurato, prima di prenotare la prestazione, per poter attivare la procedura per accedere alle garanzie offerte dal Fondo, deve presentarsi alla Cassa Edile di riferimento munito di:

prescrizione medica contenente il quesito diagnostico;
attestazione dello stato di servizio, rilasciata dal proprio datore di lavoro;
modulo per la richiesta di prestazione/rimborso.

Pertanto non saranno accettate richieste di rimborso per prestazioni mediche non autorizzate preventivamente da UNISALUTE per il tramite della Cassa Edile, ad eccezione dei ticket per prestazioni eseguite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

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