Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) è il documento con il quale, in modalità telematica e in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, delle Casse edili.
Il D.U.R.C. serve per tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici (verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare, aggiudicazione dell'appalto, stipula del contratto, stati d'avanzamento lavori, liquidazioni finali), per i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA, per le attestazioni SOA.
Sono abilitati a effettuare la verifica di regolarità:
- le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori e altri soggetti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti;
- la Società Organismi Attestazione (SOA), di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare e attestare l’esistenza, per chi esegue lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, compresa la regolarità contributiva;
- le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’articolo 90, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari e i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati utilizzando la Piattaforma elettronica di certificazione dei crediti.
Il D.U.R.C. si richiede per via telematica attraverso i portali di INAIL o INPS, ovviamente se si è in possesso delle credenziali di accesso INAIL o del PIN INPS che permettono l’accesso ai SEVIZI ON LINE dei predetti Enti.
Il D.U.R.C. conterrà il risultato delle verifiche effettuate parallelamente da INAIL, INPS e Cassa Edile sulla posizione contributiva dell'impresa.
Attenzione: il D.U.R.C. sarà negativo se anche uno solo dei tre Enti dichiarerà l'irregolarità dell'impresa stessa.
In caso di impresa regolare il Sistema sarà in grado di produrre il certificato di regolarità in tempo reale; in caso contrario si attiverà una fase istruttoria presso l’Ente o gli Enti in cui è emersa l’irregolarità dell’impresa. Durante la fase istruttoria l’Ente inviterà l’impresa, tramite PEC, a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla notifica dell’invito medesimo. Comunque la fase istruttoria deve obbligatoriamente concludersi entro 28 giorni dalla richiesta, altrimenti tale fase verrà chiusa dal Sistema il 29° giorno con esito negativo per il D.U.R.C.. Ulteriori richieste di D.U.R.C., per la stessa impresa, durante la fase istruttoria, verranno accodate alla prima richiesta e l’eventuale esito negativo sarà comunicato a tutti coloro che, in tale periodo, hanno fatto richiesta di regolarità.
Una volta emesso, il Sistema informerà coloro che hanno fatto richiesta attraverso una PEC e il D.U.R.C. sarà disponibile solo on line nei portali INAIL o INPS e avrà una validità di 120 giorni dalla data della richiesta; nell’arco temporale di validità non sarà possibile effettuare altre richieste di regolarità per la stessa impresa.
Il D.U.R.C. online può essere utilizzato, entro il periodo di validità, in tutti i procedimenti in cui sia richiesto.
Il D.U.R.C. online è liberamente consultabile oltre che dal soggetto che lo ha richiesto anche da chiunque vi abbia interesse.
L'impresa è regolare nei confronti della Cassa Edile quando ha effettuato le denunce e i relativi versamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata. Nel caso in cui l’impresa sia iscritta in più di una Cassa Edile la verifica di regolarità verrà effettuata da ciascuna Cassa. Si sottolinea che la richiesta D.U.R.C. viene girata alle Casse Edili solo se risulta un’irregolarità della ditta.
Nel caso di emissione di un D.U.R.C. negativo, l’Ente o gli Enti presso i quali risulta tale irregolarità, attesteranno, quando determinabile, l’importo del debito e le cause di irregolarità ai fini dell’obbligo dell’attivazione dell’intervento sostitutivo – di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e all’articolo 31, comma 3 e 8-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98 – da parte delle stazioni appaltanti e delle amministrazioni procedenti.
Con l’avvento del D.U.R.C. on line tutte le richieste relative ad imprese con CSC (Codice Statistico Contributivo) dell’INPS edile vengono girate alla Cassa Edile competente per sede legale e pertanto la regolarità può essere rilasciata previa iscrizione della ditta in Cassa; in caso di ditta senza dipendenti, dopo le opportune verifiche volte ad accertare l’effettiva assenza di manodopera, si procede alla sospensione della nuova posizione in modo tale che la nuova ditta sia esonerata dall’obbligo di denuncia e versamento mensile.