Facciamo l'esempio del lavoratore che ha già aderito a Prevedi, destinando allo stesso la quota contrattuale minima di TFR pari al 18% e il 4% di contributo a proprio carico, e che si trova a cambiare datore di lavoro.
caso a): il lavoratore viene assunto da un'azienda che applica il CCNL edili-industria o il CCNL edili-artigianato. In questo caso, stante la continuità dell'iscrizione al fondo pensione (anche se la riassunzione è preceduta da un periodo di inoccupazione e purché il lavoratore non abbia riscattato la posizione previdenziale), la misura contributiva scelta dal lavoratore al momento dell'adesione a Prevedi (nella fattispecie il 18% di TFR, 4% di contributo a carico lavoratore e 1% di contributo a carico azienda) rimane valida fino a che l'iscritto non decida, eventualmente, di portare la percentuale di TFR al 100% e/o di variare l'aliquota contributiva a proprio carico (aumentandola, riducendola a 1% o azzerandola, non essendo previste misure intermedie tra 0% e 1%). La contribuzione decorre dalla data di assunzione del lavoratore.
caso b): il lavoratore viene assunto da un'azienda che applica un CCNL diverso da edili-industria o edili-artigianato. In questo caso, stante l'applicazione al lavoratore di un nuovo CCNL diverso da quello precedente, la % di TFR precedentemente scelta dal lavoratore non ha più rilevanza, e quindi il lavoratore può scegliere la percentuale minima di contribuzione TFR prevista dal suo nuovo CCNL di riferimento (se questo contratto non prevede una percentuale minima, la quota di TFR destinata al nuovo fondo non potrà essere inferiore al 50%). Come previsto dalla circolare commentata ieri, la contribuzione decorre dalla data di assunzione del lavoratore.
Se il lavoratore non effettua alcuna scelta, tutto e solo il suo TFR che matura dalla data di assunzione viene destinato al fondo pensione previsto dal suo nuovo CCNL di riferimento.